Art. 1

In vigore dal 14 apr 2005
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 9 1.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di ciascun paese esportatore interessato, in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento. 2.   I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per un periodo di consegna: a) sono stabiliti in via provvisoria anteriormente al 1o maggio precedente il periodo in questione; b) sono adottati anteriormente al 1o febbraio del periodo in questione; c) sono eventualmente modificati nel corso del periodo in questione, se necessario in funzione di nuove informazioni e segnatamente per risolvere casi particolari debitamente giustificati. Gli obblighi di consegna considerati per il rilascio dei titoli di cui all’articolo 4 corrispondono ai quantitativi determinati in virtù del primo comma, modificati, ove del caso, in conformità delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP e dell’accordo India. 3.   I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna sono determinati in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, tenendo conto in particolare: a) delle consegne effettivamente constatate nel corso dei precedenti periodi di consegna; b) dei quantitativi dichiarati come quantitativi che non hanno potuto essere consegnati, conformemente all’articolo 7 del protocollo ACP e dell’accordo India. Qualora i quantitativi nominali per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione superino i quantitativi delle consegne effettivamente constatate per i precedenti periodi di consegna, fatti salvi i risultati delle indagini da realizzare da parte delle autorità competenti, i quantitativi nominali dei titoli per i quali non è stato possibile constatare l’effettiva importazione nella Comunità sono aggiunti ai quantitativi di cui al primo comma, lettera a). 4.   Le modifiche previste al paragrafo 2, lettera c), possono comportare trasferimenti di quantitativi tra due periodi di consegna consecutivi, sempreché ciò non provochi perturbazioni del regime di approvvigionamento previsto all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001. 5.   Il totale dei quantitativi relativi agli obblighi di consegna per i vari paesi esportatori interessati e per ciascun periodo di consegna è importato come zucchero preferenziale ACP-India nel quadro degli obblighi di consegna a dazio zero. L’obbligo di consegna per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 reca il seguente numero d’ordine: “zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321”.»
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