Art. 1

In vigore dal 14 apr 2005
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2366/98 sono fissati come segue: — per la Grecia, rispettivamente 2,0 EUR e 2,0 EUR — per la Spagna, rispettivamente 4,5 EUR e 2,2 EUR — per la Francia, rispettivamente 0,0 EUR e 0,0 EUR — per l'Italia, rispettivamente 2,0 EUR e 2,2 EUR — per Malta, rispettivamente 0,0 EUR e 0,0 EUR — per il Portogallo, rispettivamente 0,0 EUR e 6,5 EUR — per la Slovenia, rispettivamente 0,0 EUR e 0,0 EUR.
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