Art. 2
In vigore dal 13 apr 2005
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 36 bis, paragrafo 4, l'articolo 36 ter, paragrafo 1, l'articolo 182 bis, paragrafo 2, e l'articolo 182 quinquies, paragrafo 1, sono applicabili dall'11 maggio 2005.
Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al secondo comma. Tuttavia, la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali di entrata, importazione, esportazione e uscita, ai sensi degli articoli 13, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 182 ter, 182 quater e 182 quinquies, sono messi in atto tre anni dopo che tali articoli sono diventati applicabili.
Entro due anni dall'applicazione dei suddetti articoli, la Commissione valuta qualsiasi richiesta degli Stati membri volta a prolungare il periodo di tre anni di cui al terzo comma per la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone, se del caso, una modifica del periodo di tre anni di cui al comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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