Art. 13
In vigore dal 12 apr 2005
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d)
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:560:oj#art-13