Art. 1

In vigore dal 7 apr 2005
Il testo dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 416/2004 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell’aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario non risulti superato, in tutti i nuovi Stati membri, dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell’aiuto fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, tranne nel caso dei pomodori, per i quali l’importo supplementare è versato dopo che è stato verificato che i nuovi Stati membri hanno rispettato i limiti nazionali. 2.   Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell’aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario risulti superato, nei nuovi Stati membri in cui il limite nazionale non sia stato superato o lo sia stato in misura inferiore al 25 % è versato un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, tranne nel caso dei pomodori, per i quali l’importo supplementare è versato dopo che è stato verificato che i nuovi Stati membri hanno rispettato i limiti nazionali. L’importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell’effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell’aiuto fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.»
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