Art. 3

In vigore dal 1 apr 2005
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all' del presente regolamento. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/523 | Portale Normativo