Art. 1
In vigore dal 29 mar 2005
Nell’allegato del presente regolamento viene stabilita la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo che va dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.
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