Art. 1

In vigore dal 22 mar 2005
Il regolamento (CE) n. 1663/95 è modificato come segue. 1) L’ è modificato come segue: a) al paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, i termini «la sicurezza dei sistemi informatici» sono sostituiti dai termini «la sicurezza dei sistemi d’informazione»; b) al paragrafo 7, primo comma, è aggiunto il seguente trattino: «— le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi d’informazione». 2) All’articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi: «Al più tardi a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’organo di certificazione è tenuto a fornire anche, entro la data prevista dal terzo comma, una dichiarazione sulle misure di sicurezza relative ai sistemi d’informazione poste in essere dall’organismo pagatore. La dichiarazione si basa su una versione applicabile, per l’esercizio finanziario di cui trattasi, delle norme di sicurezza internazionalmente riconosciute, figuranti al punto 6.vi), dell’allegato del presente regolamento, assunte come riferimento per le misure di sicurezza; essa deve inoltre indicare se, per l’esercizio finanziario di cui trattasi, erano state poste in essere misure di sicurezza efficaci. Riguardo agli esercizi finanziari anteriori a quello per il quale è redatta la prima dichiarazione sulla sicurezza dei sistemi d’informazione dell’organismo pagatore, l’organo di certificazione include, nella propria relazione, osservazioni e conclusioni provvisorie, avvalendosi di un meccanismo di punteggio, sulle misure di sicurezza dei sistemi d’informazione poste in essere dall’organismo pagatore. La relazione si basa su una versione applicabile, per l’esercizio finanziario di cui trattasi, delle norme di sicurezza internazionalmente riconosciute, di cui al punto 6.vi) dell’allegato del presente regolamento, assunte come riferimento per le misure di sicurezza; essa deve inoltre indicare in che misura, per l’esercizio finanziario di cui trattasi, erano state poste in essere misure di sicurezza efficaci.» 3) All’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2.   I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione entro il 10 febbraio dell’anno successivo alla fine dell’esercizio finanziario in questione. I documenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono trasmessi in esemplare unico, accompagnato da una copia elettronica.» 4) L’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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