Art. 2

In vigore dal 21 mar 2005
1.   La gara concerne un quantitativo massimo di 500 693 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo ad esclusione dell’Albania, del Canada, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Serbia e Montenegro (3), dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Messico, della Bulgaria, del Liechtenstein, della Romania, della Svizzera e degli Stati Uniti d’America. 2.   Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 693 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/462 — Testo vigente | Portale Normativo