Art. 3

In vigore dal 21 mar 2005
1.   In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza alcuna maggiorazione mensile. 2.   Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile. 3.   Non si applica il disposto dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93. 4.   In applicazione dell’, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, vengono rimborsate all’esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita reale.
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