Art. 8

In vigore dal 21 mar 2005
1.   La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione. 2.   In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.
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