Art. 2

In vigore dal 21 mar 2005
1.   La gara concerne un quantitativo massimo di 300 000 tonnellate di frumento tenero che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo ad esclusione dell’Albania, della Croazia, della Bosnia Erzegovina, di Serbia e Montenegro (3), dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Bulgaria, del Liechtenstein, della Romania e della Svizzera. 2.   Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 300 000 tonnellate di frumento tenero figurano nell'allegato I.
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