Art. 1

In vigore dal 18 mar 2005
1.   Per le esportazioni di prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0405 effettuate a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 per le quali l’esportatore non può fornire le prove di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, in deroga al medesimo articolo 16, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione dei seguenti tre documenti: a) copia del documento di trasporto; b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta conformemente agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione; c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento relativo all’esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell’esportatore, aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni previste al paragrafo 1.
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