Art. 1
In vigore dal 18 mar 2005
In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione aventi per destinazione la Russia, rilasciati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2004 per i prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d), di detto articolo, sono validi fino al 30 aprile 2005.
Storico versioni
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