Art. 1
In vigore dal 18 mar 2005
In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, per il 2005 i titoli le cui domande vengono presentate nei periodi indicati nell’allegato del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.
La deroga si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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