Art. 1
Procedura per il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d)
In vigore dal 16 mar 2005
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:
1)
L’articolo 7 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni.
Tuttavia, fino al 30 giugno 2006, le navi di età pari o superiore ai cinque anni che non utilizzano attrezzi trainati possono formare oggetto di un trasferimento definitivo conformemente al paragrafo 3, lettera d).»
;
b)
al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera:
«d)
fino al 30 giugno 2006, il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo colpito dallo tsunami verificatosi nell’Oceano Indiano nel dicembre 2004, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:
i)
la nave ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e non supera i 20 anni di età;
ii)
lo Stato membro che autorizza il trasferimento si assicura che la nave sia pienamente idonea alla navigazione e adatta all’attività di pesca, che sia trasferita verso una regione colpita dallo tsunami a beneficio delle comunità danneggiate dal maremoto e che siano evitati effetti negativi sulle risorse alieutiche e sull’economia locale;
iii)
il trasferimento risponde alle necessità identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura nella sua valutazione ed è conforme alle richieste formulate dal paese terzo.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. In deroga al paragrafo 5, lettera a), gli aiuti pubblici per il trasferimento definitivo delle navi ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono calcolati nel modo seguente:
i)
alle navi di età compresa tra cinque e 15 anni si applica il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), punto i), e alle navi di età compresa tra 16 e 20 anni si applica il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), punto ii);
ii)
il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), può essere aumentato del 20 % al fine di:
—
coprire le spese sostenute dagli organismi pubblici o privati incaricati dagli Stati membri di trasferire la nave nel paese terzo,
—
risarcire il proprietario della nave beneficiaria per aver provveduto ad attrezzarla e a renderla pienamente idonea alla navigazione e adatta all’attività di pesca nei paesi terzi interessati.
Le navi per le quali è stata presentata una domanda di arresto definitivo delle attività di pesca alle autorità competenti di uno Stato membro anteriormente al 2 aprile 2005 possono altresì beneficiare dei premi previsti nel presente paragrafo.»
2)
All’articolo 10, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:
«Il presente paragrafo non si applica alle navi trasferite ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).»
3)
Sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 18 bis
Procedura per il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d)
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le navi di cui è previsto un trasferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), nonché la destinazione prevista.
2. Entro due mesi da tale notifica, la Commissione può comunicare allo Stato membro interessato che il trasferimento non soddisfa i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), in particolare il punto iii) dello stesso.
Se lo Stato membro interessato non è informato dalla Commissione entro due mesi dalla notifica, esso può procedere al trasferimento.
Articolo 18 ter
Rapporti riguardanti il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d)
1. Entro il 30 settembre 2005 e ogni tre mesi successivamente a tale data, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni disponibili sui trasferimenti di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).
2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altra informazione, ogni sei mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto riguardante i trasferimenti di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).
3. Nel rapporto annuale di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 sull’attuazione degli interventi dello SFOP, e presentato alla Commissione nel 2007, gli Stati membri inseriscono un capitolo sui trasferimenti di navi effettuati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del presente regolamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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