Art. 1
In vigore dal 16 mar 2005
In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, per l’anno 2005 i titoli sono rilasciati nelle date indicate nell’allegato del presente regolamento.
Tale deroga si applica purché prima delle suddette date di rilascio non sia adottata alcuna misura specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 633/2004.
Storico versioni
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