Art. 1
In vigore dal 9 mar 2005
1. I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004 ammontano a 1 179,43 t.
2. La ripartizione prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004 è la seguente:
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930,57 t. per i prodotti A,
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248,86 t. per i prodotti B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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