Art. 1

In vigore dal 9 mar 2005
1.   I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1206/2004 ammontano a 1 179,43 t. 2.   La ripartizione prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1206/2004 è la seguente: — 930,57 t. per i prodotti A, — 248,86 t. per i prodotti B.
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