Art. 2
In vigore dal 8 mar 2005
Ai fini del calcolo del tasso di restituzione più basso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si tiene conto del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione all’esportazione per le esportazioni verso la Svizzera o il Liechtenstein di determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CE) n. 2201/96 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
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