Art. 1

In vigore dal 8 mar 2005
All' del regolamento (CEE) n. 1591/87, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Le norme di qualità per i seguenti prodotti sono stabilite negli allegati I, II, III e IV: — cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90 , — cavoli di Bruxelles di cui al codice NC 0704 20 00 , — sedani da coste di cui al codice NC 0709 40 00 , — spinaci di cui al codice NC 0709 70 00 .».
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