Art. 1
In vigore dal 8 mar 2005
All' del regolamento (CEE) n. 1591/87, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Le norme di qualità per i seguenti prodotti sono stabilite negli allegati I, II, III e IV:
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cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90 ,
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cavoli di Bruxelles di cui al codice NC 0704 20 00 ,
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sedani da coste di cui al codice NC 0709 40 00 ,
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spinaci di cui al codice NC 0709 70 00 .».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:386:oj#art-1