Art. 1
Potenziale produttivo
In vigore dal 7 mar 2005
Potenziale produttivo
1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al premio per l'abbandono definitivo previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 interviene il primo giorno della campagna vitivinicola in cui è stata inoltrata la domanda di premio.
2. Il tasso di cambio applicabile alla dotazione finanziaria per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, prevista all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999, è l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del 1o luglio che precede l'esercizio finanziario in relazione al quale sono fissate le dotazioni.
Storico versioni
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