Art. 1
In vigore dal 2 mar 2005
1. Si procede a sette vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 42/2004 CE, 43/2004 CE, 44/2004 CE, 45/2004 CE, 46/2004 CE, 47/2004 CE e 48/2004 CE, costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 40 000 ettolitri, 40 000 ettolitri, 40 000 ettolitri, 40 000 ettolitri, 55 000 ettolitri, 25 000 ettolitri, e 30 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.
2. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo, italiano e portoghese.
3. L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato.
4. Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni
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