Art. 1

In vigore dal 2 mar 2005
Il regolamento (CE) n. 94/2002 è modificato come segue: 1) l’articolo 7, paragrafo 3, è modificato come segue: a) il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: «Dopo aver verificato i programmi rivisti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide, entro il 31 maggio ed entro il 15 dicembre, i programmi che può cofinanziare nell’ambito delle disponibilità di bilancio indicative di cui all’allegato III del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000.»; b) nel secondo comma, la prima frase è soppressa; 2) il testo dell’articolo 8 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 8 Ove si applichi l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2826/2000, l’elenco provvisorio dei programmi è comunicato alla Commissione entro il 15 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno. La Commissione decide, entro il 31 maggio ed entro il 15 dicembre dello stesso anno, i programmi che intende cofinanziare nell’ambito delle disponibilità di bilancio indicative di cui all’allegato III del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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