Art. 1
In vigore dal 28 feb 2005
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall', paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1784/2003, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.
Storico versioni
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