Art. 1

In vigore dal 25 feb 2005
1.   I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 220/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 22 febbraio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 7,853 % del quantitativo richiesto. 2.   I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 220/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 22 febbraio 2005 sono rilasciati a concorrenza del 9,615 % del quantitativo richiesto.
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