Art. 1
In vigore dal 25 feb 2005
Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004, il quantitativo indicativo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il rilascio di titoli per l’importazione di banane è fissato, per il secondo trimestre del 2005, al 29 % dei quantitativi disponibili rispettivamente per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1892/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:330:oj#art-1