Art. 49

Misure transitorie

In vigore dal 23 feb 2005
Misure transitorie 1.   I requisiti di cui al capo III non si applicano a prodotti legalmente fabbricati o importati nella Comunità prima della data di cui all', secondo comma. Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, misure appropriate relative a tali prodotti possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 2.   È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli , qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti. Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
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Art. 49 Regolamento (UE) 2005/396 — Misure transitorie | Portale Normativo