Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 23 feb 2005
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti di origine vegetale e animale o loro parti, di cui all'allegato I, da utilizzare come alimenti o mangimi freschi, trasformati e/o compositi, in o su cui potrebbero essere presenti residui di antiparassitari. 2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato I per i quali sia debitamente provato che sono destinati: a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi; oppure b) alla semina o alla piantagione; oppure c) ad attività autorizzate dalla legislazione nazionale per l'effettuazione di prove concernenti le sostanze attive. 3.   I livelli massimi di residui di antiparassitari fissati ai sensi del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I destinati ad essere esportati nei paesi terzi e trattati prima dell'esportazione, per i quali sia stato adeguatamente provato che il paese terzo di destinazione esige o accetta tale trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi. 4.   Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 98/8/CE (13) e 2002/32/CE e il regolamento (CEE) n. 2377/90 (14).
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