Art. 1
In vigore dal 18 feb 2005
1. I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 per l'esportazione di merci per cui le restituzioni all'esportazione sono state abolite dalla decisione 2005/45/CE possono, su richiesta della parte interessata, fruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2.
2. Per poter fruire di una riduzione dell’importo del titolo di restituzione, i titoli di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti anteriormente al 1o febbraio 2005 e il loro periodo di validità deve scadere dopo il 31 gennaio 2005.
3. Il titolo è ridotto dell’importo per il quale la parte interessata non può chiedere restituzioni all'esportazione dal 1o febbraio 2005, come dimostrato all’autorità competente nazionale.
Nell'effettuare la loro valutazione, le autorità competenti, in caso di dubbio, fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.
4. La corrispondente cauzione è svincolata in proporzione alla riduzione in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:285:oj#art-1