Art. 1
Comunicazioni
In vigore dal 16 feb 2005
L’articolo 68 del regolamento (CE) n. 43/2003 è sostituito dal seguente:
«Articolo 68
Comunicazioni
1. Gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione, non oltre:
a)
il 30 giugno, una relazione di esecuzione delle misure contemplate dal presente regolamento per la campagna precedente, con indicazione in particolare dei seguenti dati:
—
le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto di cui al titolo I per la campagna in corso e per le quali l’aiuto è stato effettivamente versato,
—
i quantitativi di vaniglia fresca nonché di oli essenziali di geranio e di vetiver che hanno beneficiato dell’aiuto di cui al titolo II, capo II,
—
per quanto riguarda gli aiuti di cui al titolo II, capo III, per ciascun dipartimento:
—
il quantitativo totale di canne da zucchero per cui è stato chiesto l’aiuto, espresso in tonnellate,
—
l’importo complessivo degli aiuti e la variazione degli importi unitari,
—
le eventuali modifiche dei criteri di concessione degli aiuti e le eventuali misure complementari nazionali di nuova adozione,
—
i quantitativi di materie prime che hanno beneficiato dell’aiuto di cui al titolo III, capo I, suddivisi per i prodotti elencati all’allegato I, parte A, nonché i quantitativi, espressi in peso netto, dei prodotti finiti ottenuti con le suddette materie prime, classificati conformemente all’allegato I, parte B,
—
la Francia e il Portogallo comunicano, per quanto riguarda l’aiuto di cui al titolo III, capo II, sezione I:
—
i quantitativi totali di sciroppo di zucchero o di saccarosio e di rum agricolo per i quali è stato richiesto l’aiuto, espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in ettolitri di alcol puro,
—
i dati identificativi delle fabbriche o delle distillerie che hanno ricevuto gli aiuti,
—
l’importo degli aiuti e i quantitativi di sciroppo di zucchero o di saccarosio o di rum agricolo prodotti da ciascuna fabbrica e distilleria,
—
i quantitativi che hanno beneficiato dell’aiuto e dell’aiuto maggiorato ai sensi del titolo IV, capo I, suddivisi secondo i prodotti elencati negli allegati II, III, IV o V,
—
i quantitativi che hanno beneficiato dell’aiuto di cui al titolo IV, capo II, suddivisi per prodotto, nonché il loro valore medio ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4,
—
i quantitativi, suddivisi per categoria o per prodotto, acquisiti per la campagna in corso in esecuzione dei contratti di cui al titolo IV, capo II,
—
i progressi dei lavori di riconversione e di ristrutturazione delle superfici in cui sono state piantate varietà di vigne ibride dirette di coltura vietata, attualmente in corso alle Azzorre e a Madera;
b)
non oltre il 30 novembre:
—
i quantitativi di ananassi raccolti per i quali è stato versato l’aiuto di cui al titolo II, capo I,
—
i prezzi minimi di cui al titolo III, capo I, fissati a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1452/2001, per ciascuna delle categorie di prodotti definite nell’allegato I,
—
per quanto riguarda l’aiuto di cui al titolo III, capo II, sezione II:
—
le superfici e l’importo globale per cui è stato chiesto e versato l’aiuto forfetario all’ettaro,
—
i quantitativi di zucchero bianco prodotto e l’importo globale versato per l’aiuto specifico alla trasformazione.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i casi che riconoscono come forza maggiore o circostanze eccezionali tali da giustificare il mantenimento del diritto all’aiuto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:261:oj#art-1