Art. 1

In vigore dal 10 feb 2005
Nel regolamento (CE) n. 115/2005, all', il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso destinazioni ad esclusione dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Bulgaria, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Liechtenstein, della Romania, di Serbia e Montenegro (*1), e della Svizzera.» (*1)  Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:228:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo