Art. 1

In vigore dal 10 feb 2005
All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1943/2003, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Il tasso di cambio applicabile agli importi in euro di cui al paragrafo 2 è l’ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale sono concessi gli aiuti di cui trattasi.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:222:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo