Art. 2
In vigore dal 10 feb 2005
Il regolamento (CE) n. 1864/2004 si applica alla gestione del contingente autonomo, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
Tuttavia le disposizioni dell’, dell’, paragrafi 2 e 5, dell’, paragrafi 2, 3 e 4, dell’, dell’articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1864/2004 non sono applicabili alla gestione del contingente autonomo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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