Art. 5
In vigore dal 10 feb 2005
Il contingente autonomo è suddiviso come segue:
—
70 % per gli importatori tradizionali;
—
30 % per i nuovi importatori.
Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all’altra categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:218:oj#art-5