Art. 1
In vigore dal 4 feb 2005
In allegato sono fissati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2004, alle retribuzioni dei funzionari, agenti contrattuali e agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l’adesione, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.
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