Art. 1

In vigore dal 4 feb 2005
In allegato sono fissati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2004, alle retribuzioni dei funzionari, agenti contrattuali e agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l’adesione, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:257:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo