Art. 1

In vigore dal 2 feb 2005
Nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f) e le condizioni di pagamento. Per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi il ritardo di pagamento non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2005/180 | Portale Normativo