Art. 1
In vigore dal 2 feb 2005
L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 32
1. Gli Stati membri elaborano:
a)
i risultati aggregati definiti, per ogni flusso, come il valore totale degli scambi con i paesi terzi e la ripartizione per prodotti secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale, revisione 3;
b)
i risultati dettagliati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione senza indugio come segue:
a)
conformemente al paragrafo 1, lettera a), entro 40 giorni dalla fine del periodo di riferimento;
b)
conformemente al paragrafo 1, lettera b), entro 42 giorni dalla fine del periodo di riferimento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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