Art. 1

In vigore dal 28 gen 2005
I quantitativi di vino per i quali i contratti sono stati sottoscritti e notificati alla Commissione a norma dell’articolo 63 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 fino alla data del 15 gennaio 2005 sono accettati nella misura dell’84,30 %.
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