Art. 1

In vigore dal 28 gen 2005
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore a 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore a 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della RPC e classificabile al codice NC 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10). 2.   L'entità del dazio antidumping provvisorio sarà pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori: Stato Produttore Aliquota del dazio (EUR/t) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County provincia dello Hubei, Repubblica popolare cinese 20,6 A606 Zaozhuang Yongli Chemical Co. South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District provincia dello Shangdong, Repubblica popolare cinese 45,7 A607 Tutte le altre società 60,8 A999 3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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