Art. 1
Riesportazione o rispedizione
In vigore dal 27 gen 2005
Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato come segue:
1)
All'articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'operatore che intende rispedire o riesportare prodotti come tali o condizionati alle condizioni di cui all'articolo 16 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l'ubicazione degli impianti di condizionamento.
4. Il trasformatore che intende esportare e/o spedire prodotti trasformati alle condizioni di cui all'articolo 16 o 17 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione.».
2)
Il capo VI è sostituito dal seguente:
«CAPO VI
RIESPORTAZIONE E RISPEDIZIONE
Articolo 16
Riesportazione o rispedizione
1. La riesportazione e la rispedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento o di prodotti condizionati o trasformati utilizzando prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento sono soggette alle seguenti condizioni:
a)
per i prodotti riesportati contemplati dal presente paragrafo, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle seguenti diciture:
—
«merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CE) n. 1452/2001»,
—
«merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CE) n. 1453/2001»,
—
«merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CE) n. 1454/2001»;
b)
i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di una riesportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento; i prodotti di cui alla presente lettera non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;
c)
i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un'esenzione dai dazi d'importazione e che formano oggetto di una rispedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo dei dazi d'importazione erga omnes applicabili il giorno dell'importazione è versato dallo speditore al più tardi al momento della rispedizione; fino a quando non sarà stato effettuato il versamento suddetto, i prodotti di cui trattasi non possono formare oggetto di una rispedizione; se non è materialmente possibile determinare il giorno dell'importazione, i prodotti si considerano importati il giorno in cui si applicano i diritti d'importazione erga omnes più elevati nel semestre precedente il giorno della rispedizione;
d)
i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di una riesportazione o di una rispedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato al più tardi al momento della riesportazione o della rispedizione; fino a quando non sarà stato effettuato il rimborso suddetto, i prodotti di cui trattasi non possono formare oggetto di una rispedizione o di una riesportazione; se non è materialmente possibile determinare l'importo dell'aiuto concesso, si considera che i prodotti abbiano percepito l'aiuto più elevato concesso dalla Comunità per prodotti analoghi nel semestre precedente la presentazione della domanda di riesportazione o di rispedizione; i prodotti di cui alla presente lettera possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, purché rispondano alle condizioni di concessione della stessa.
2. La riesportazione dei seguenti prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione:
a)
i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b);
b)
i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), che non soddisfano le condizioni previste per beneficiare di una restituzione all'esportazione.
3. Se il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle riesportazioni dei prodotti di cui al presente articolo, le autorità competenti possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle esigenze prioritarie nei settori interessati. Tale limite quantitativo è fissato in maniera non discriminatoria.
Articolo 17
Riesportazioni tradizionali, riesportazioni nell'ambito del commercio regionale e rispedizioni tradizionali di prodotti trasformati
1. Il trasformatore che ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, l'intenzione di esportare nell'ambito di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale o di spedire, nell'ambito di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati negli allegati I, III e V. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.
Per le esportazioni nell'ambito del commercio regionale l'esportatore deve presentare alle autorità competenti i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (*1), entro i termini indicati dall'articolo 49 del medesimo regolamento. In caso di mancata presentazione di tali documenti nei termini previsti, le autorità competenti esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.
I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle Isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati localmente.
2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma ed esigono, se del caso, il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.
3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi indicati negli allegati I, III e V, possono dare luogo a un'esportazione tradizionale o nell'ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale, devono soddisfare, in quanto compatibili, alle condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime della trasformazione sotto controllo doganale precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*2) e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*3), ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali.
4. Per la riesportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è richiesta la presentazione di un titolo di esportazione.
5. Per i prodotti esportati di cui al presente articolo, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle seguenti diciture:
—
“merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1452/2001”,
—
“merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001”,
—
“merce esportata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001”.
Articolo 18
Zucchero
Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (*4) lo zucchero C di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento, esportato secondo le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2760/81 della Commissione (*5) e introdotto ai fini del consumo interno a Madera e nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 , beneficia, alle condizioni del presente regolamento, del regime di esenzione dai dazi d'importazione entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 3.».
(*1)
GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11."
(*2)
GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1."
(*3)
GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1."
(*4)
GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1."
(*5)
GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14."
3)
All'articolo 22:
—
il testo delle lettere d) ed e) è sostituito dal seguente:
«d)
i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell'articolo 16 e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati;
e)
i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione nell'ambito dei quantitativi tradizionali a norma dell'articolo 17;»,
—
le lettere f) e g) sono soppresse.
4)
All'articolo 26, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l'operatore non rispetti gli impegni assunti a norma dell'articolo 9 e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti procedono a quanto segue:
a)
esigono dal titolare del certificato d'importazione, del certificato di esonero o del certificato di aiuto il rimborso del beneficio concesso;
b)
sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione, a seconda della gravità dell'inadempimento.
Il beneficio di cui alla lettera a) è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto determinato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere c) e d).».
Storico versioni
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