Art. 1
In vigore dal 26 gen 2005
Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:
1)
all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), «e 2.2.2» è sostituito da «, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5»;
2)
l’articolo 5, paragrafo 2a, è sostituito dal testo seguente:
«2a. In base ad una valutazione aggiornata dei rischi dell’ocratossina A (OTA) eseguita dall’EFSA e tenendo conto delle misure preventive applicate per ridurre il tenore di OTA, la Commissione riesamina le disposizioni di cui al punto 2.2 della sezione 2 dell’allegato I entro il 30 giugno 2006. Tale riesame riguarderà in particolare il tenore massimo di OTA nelle uve secche e nel succo d’uva, nonché l’esame della fissazione del tenore massimo di OTA nel caffè crudo, nella frutta secca diversa dalle uve secche, nella birra, nel cacao e nei prodotti a base di cacao, nei vini liquorosi, nella carne e nei prodotti a base di carne, nelle spezie e nella liquirizia.
A tal fine gli Stati membri e le parti interessate devono comunicare ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini effettuate e i progressi compiuti per quanto riguarda l’applicazione delle misure preventive intese ad evitare la contaminazione da ocratossina A. La Commissione diffonderà i risultati presso gli Stati membri.»;
3)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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