Art. 3

In vigore dal 26 gen 2005
Gli Stati membri che optano per l’attuazione a livello regionale, di cui all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, comunicano alla Commissione i massimali regionali fissati entro il 31 dicembre del primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, entro il 1o marzo dell’anno successivo.
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