Art. 2

In vigore dal 24 gen 2005
1.   Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente: — Albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg: 11 433,536 tonnellate. 2.   Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.
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