Art. 2
In vigore dal 24 gen 2005
1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:
—
Albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg: 11 433,536 tonnellate.
2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.
Storico versioni
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