Art. 1
In vigore dal 24 gen 2005
Ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 l’espressione «territorio economico» ha il significato che le è attribuito ai paragrafi 2.05 e 2.06 dell’Allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, intendendo per l’espressione «territorio geografico» utilizzata in tali paragrafi i territori degli Stati membri elencati nell’allegato al presente regolamento.
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