Art. 1
In vigore dal 17 gen 2005
Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20 ) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:72:oj#art-1