Art. 1
In vigore dal 13 gen 2005
Per le offerte comunicate dal 7 al 13 gennaio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 33,69 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 25 000 t.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:50:oj#art-1