Art. 3

Deroghe all’articolo 2

In vigore dal 12 gen 2005
Deroghe all’ 1.   In deroga all’, la temperatura dell’aria durante la conservazione nei banchi espositori per la vendita al dettaglio e durante la distribuzione locale è unicamente misurata da almeno un termometro facilmente visibile. Nel caso di banchi espositori aperti: a) la linea di carico massimo del banco espositore è indicata chiaramente; b) il termometro è collocato a livello di suddetta linea. 2.   L’autorità competente può accordare deroghe alle prescrizioni di cui all’ per gli impianti di refrigerazione di dimensioni inferiori a 10 m3 destinati alla conservazione delle scorte nei punti di vendita al dettaglio, per consentire che la temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente visibile.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/37 — Deroghe all’articolo 2 | Portale Normativo