Art. 1
In vigore dal 12 gen 2005
.
Il regolamento (CE) n. 2130/2001 è così modificato:
1)
All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione è incaricata di valutare, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dagli articoli 27, 48, paragrafo 2 e 167 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*1).»
(*1)
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1."
2)
All'articolo 15, è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è pari a 141 milioni di EUR.»
3)
All'articolo 20 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:107:oj#art-1