Art. 1

In vigore dal 7 gen 2005
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 3 e 4 gennaio 2005 e trasmesse alla Commissione il 6 gennaio 2005, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
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