Art. 2

In vigore dal 30 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12). ALLEGATO I Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o gennaio 2005 Codice NC Designazione delle merci Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) 1001 10 00 Frumento (grano) duro di qualità elevata 0,00 di qualità media 0,00 di bassa qualità 12,63 1001 90 91 Frumento (grano) tenero destinato alla semina 0,00 ex 1001 90 99 Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina 0,00 1002 00 00 Segala 45,09 1005 10 90 Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido 55,51 1005 90 00 Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) 55,51 1007 00 90 Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 45,09 (1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a: — 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure — 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. (2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96. ALLEGATO II Elementi di calcolo dei dazi periodo dal 15.12.2004-29.12.2004 1) Medie nel periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Quotazioni borsistiche Minneapolis Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis Minneapolis Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 qualità media (1) qualità bassa (2) US barley 2 Quotazione (EUR/t) 108,75 (3) 60,16 145,51 135,51 115,51 83,05 Premio sul Golfo (EUR/t) 39,75 12,46 — — Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) — — — — 2) Medie nel periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 31,03 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: — EUR/t. 3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). (1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96]. (2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96]. (3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
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